(pubblicato sulla rivista SCI n.322 – novembre 2015 – p. 12)
Quando si tratta di sci fuori dal battuto, ci sono regole scritte e non scritte. Alcune “parlate”. Altre per sentito dire. Insomma molto fumo. Complici anche un panorama disomogeneo nelle valutazioni e nei provvedimenti locali, e un’informazione poco limpida, documentata e competente in materia.
In apertura di questo nuovo spazio sulla rivista dedicato allo sci freeride, colgo quindi con piacere l’invito della testata a fare un po’ di chiarezza in merito.
Sciare fuoripista in Italia è assolutamente legale, così come in quasi tutto il Pianeta. Lo ribadisce e regolamenta a livello nazionale l’art.17 della legge 363 del 2003 che si preoccupa in particolare di due aspetti: scaricare i gestori degli impianti da qualsiasi responsabilità per ciò che accade fuori dalle piste e imporre «agli sci-alpinisti» (così al comma 2 dell’articolo) l’utilizzo laddove sussistano evidenti rischi di valanghe dei dispositivi elettronici per garantire idoneo soccorso (in pratica dell’artva).
Le normative regionali per lo più riprendono e ribadiscono gli stessi principi. Talvolta introducono specificazioni più che sensate, come nel caso del Piemonte che estende a tutti i soggetti che praticano lo sci fuoripista e le attività escursionistiche fuori dai percorsi individuati e segnalati l’obbligo di portare con sé, non solo l’artva, ma anche pala e sonda, e non solo in caso di “pericolo valanghe”.
Talvolta invece il legislatore regionale può generare ambiguità e difficoltà interpretative. Come accade ad esempio nel caso dell’Abruzzo che vincola la non responsabilità del gestore degli impianti al fatto che abbia segnalato il divieto di accesso o pericolo frane o valanghe. Quindi se non l’ha fatto in modo puntuale ed esaustivo o qualcuno ha rimosso un cartello è responsabile? Inoltre la legge abruzzese introduce un comma che vieta «lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l’area sciabile attrezzata». Anche qui i punti interrogativi per l’applicazione non mancano.
E poi ci sono i Comuni. Che ruolo hanno? Possono vietare il fuoripista? Sono anni ormai che a spot si riaccende la questione delle ordinanze di divieto. Molti i ricorsi sulla legittimità dei provvedimenti che hanno portato a rapidi dietro front da parte di amministrazioni troppo spesso dimentiche del fatto che il divieto non può essere tout-court senza circostanziarne motivo, luogo e arco temporale.
I Sindaci possono quindi vietare il fuoripista al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma le ordinanze devono rispondere ai criteri di contingibilità e urgenza, ovvero essere provvedimenti di carattere straordinario, giustificati da un grado di pericolo non comune, e di durata temporanea.
Proprio in questi mesi, inoltre, Lombardia, Piemonte e Abruzzo si sono allineati a Veneto, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta sulla compartecipazione – finanche in alcuni casi al 100% – al costo di un soccorso in montagna da parte dell’assistito in caso di imperizia, non necessità o imprudenza.
Al di là delle tante discussioni che ne potrebbero scaturire a partire dalla difficoltà di stabilire il grado di imprudenza o il rischio eccessivo cui si fa riferimento, questi provvedimenti posso essere letti come uno stimolo a utilizzare l’arma più potente e trasversale per tutti questi problemi: l’educazione.
Dobbiamo promuovere cultura, intelligenza e responsabilità, per far crescere la consapevolezza e la voglia di outdoor in un Paese – l’Italia – ancora fondamentalmente sedentario e poco preparato.
Nessuna regola né normativa può sostituirsi a competenza e buon senso.
Un ambiente nevoso non battuto, anche se ci muoviamo con le “ciaspole”, richiede la conoscenza degli elementi per valutarne il rischio, nonché la preparazione e l’attrezzatura per praticare autosoccorso in valanga. La prima responsabilità rimane la nostra individuale.
Non dimentichiamolo e non deleghiamola né alla legge, né all’attrezzatura.
Link di approfondimento
Italia – Legge nazionale n.363/2003
Polizia di Stato – Regole di comportamento
Piemonte – Legge regionale n.2/2009
Lombardia – Legge regionale n.26/2014
Abruzzo – Legge regionale n. 24/2005 – modificato art.99 con L. R. n.31/2015
Veneto – Legge regionale n.21/2008
Trentino Alto Adige – Legge Provinciale n.7/1987 (impianti a fune e piste) – documento di orientamento
Valle d’Aosta – Legge regionale n.27/2004 – modifica L.R. 11/2015 (servitù di pista)
Freeride: le regole del gioco - G. Caresio - SCI322 (pdf - 1.2 MiB)